Venerdi, 26 aprile 2024 - ORE:05:55

Lavoro: malattia e reperibilità La Cassazione fissa le regole

Tutti sanno che i lavoratori devono stare in casa per un eventuale visita fiscale almeno fino all’orario obbligatorio per legge. È anche vero però che un’emergenza, può portare il lavoratore ad assentarsi momentaneamente dall’abitazione. In questi casi il lavoratore è tenuto a comunicarlo al proprio datore di lavoro e all’Inps che è tenuto al controllo.
Solo in caso estremamente gravi l’assenza può essere comunicata a posteriori. Almeno è questo quello che emerge dalla sentenza della Cassazione del 19 febbraio 2016, n. 3294.
Secondo la Cassazione: “Il lavoratore si considera “assente” non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del malato non sia presente sul citofono; all’ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda; al caso in cui venga addotta una patologia auditiva che ha impedito di sentire il campanello, ecc. In tutti questi casi, il lavoratore si considera comunque assente ingiustificato.”
Ovviamente, tale assenza ingiustificata comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico per malattia.

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